La pensione di reversibilità è una misura a tutela degli eredi del pensionato o lavoratore defunto e ha lo scopo di valorizzare il legame che lo univa con i suoi parenti più prossimi. Si tratta di un tema disciplinato da una normativa ad hoc, che prevede anche la possibilità di cumulo con altri redditi, ma con riduzioni al superamento di determinate soglie e con limiti fissati dalla Corte Costituzionale.
- Il cumulo è ammesso: la reversibilità può essere ridotta in base al livello di reddito personale del beneficiario.
- Sentenza Corte Cost. n. 162/2022: le decurtazioni non possono superare l’ammontare degli altri redditi.
- INPS, circ. n. 108/2023: riliquidazioni d’ufficio e arretrati (entro prescrizione) se le riduzioni applicate in passato eccedevano i redditi.
- Le soglie di reddito si aggiornano periodicamente perché agganciate al trattamento minimo (TM) del FPLD.
| Quali sono i redditi che fanno cumulo? | Quelli assoggettabili ad Irpef, quelli da lavoro dipendente, i redditi prodotti all’estero e le pensioni estere |
| Quali redditi non sono cumulabili? | Abitazione, TFR, arretrati, altra pensione di reversibilità, assegni di invalidità, assegni sociali e rendite vitalizie INAIL |
| Cos’ha stabilito la Corte Costituzionale sul cumulo? | Che non è possibile decurtare la pensione di reversibilità di un’ammontare che superi gli altri redditi |
| Di quanto viene decurtata la pensione in caso di cumulo con altri redditi? | Dipende dall’ammontare dei redditi |
A chi spetta la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità è un assegno mensile che viene erogato dall’INPS agli eredi del pensionato defunto o del lavoratore assicurato che è venuto a mancare. Nel primo caso si parla propriamente di pensione di reversibilità (ossia una pensione ai superstiti), mentre nel secondo caso è preferibile parlare di pensione indiretta.
Beneficiari principali della pensione di reversibilità
- Coniuge superstite: anche se separato o divorziato, purché titolare di un assegno divorzile e non risposato. In presenza di un nuovo coniuge, l’importo viene ripartito proporzionalmente.
- Figli: minorenni, maggiorenni inabili al lavoro, maggiorenni studenti (entro i limiti di età e percorsi scolastici/universitari previsti dalla legge). In caso di più aventi diritto, la pensione viene suddivisa.
- Assenza di coniuge e figli: possono subentrare i genitori (se in possesso dei requisiti economici e previdenziali) oppure, in alternativa, fratelli e sorelle a condizioni più stringenti.
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Categoria beneficiario |
Quota percentuale della pensione del defunto |
Note principali |
|---|---|---|
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Coniuge superstite |
60% |
Anche se separato/divorziato con assegno divorzile e non risposato. In presenza di nuovo coniuge: riparto proporzionale. |
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Coniuge + 1 figlio |
80% |
La pensione viene suddivisa tra coniuge e figlio. |
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Coniuge + 2 o più figli |
100% |
Riparto proporzionale tra coniuge e figli. |
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1 figlio (senza coniuge) |
70% |
Spetta al figlio minorenne, studente o inabile. |
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2 figli (senza coniuge) |
80% |
Suddiviso in parti uguali. |
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3 o più figli (senza coniuge) |
100% |
Riparto proporzionale. |
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Genitori |
15% ciascuno |
Solo in assenza di coniuge e figli, se a carico del defunto e senza pensione. |
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Fratelli o sorelle |
20% ciascuno |
Requisiti stringenti: <65 anni, convivenza/carico economico, assenza di pensioni dirette. |
Le quote si ripartiscono tra gli aventi diritto. La misura concreta dipende dallo status e dai requisiti di ciascun beneficiario.
Quando si inizia a percepire la pensione di reversibilità?
La pensione decorre, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che siano soddisfatti i requisiti. Se la domanda all’INPS viene presentata in ritardo, l’erogazione non è retroattiva rispetto alla data del decesso.
I principali documenti richiesti dall’INPS sono:
- Dati anagrafici del defunto e del richiedente.
- Stato di famiglia aggiornato.
- Certificazioni dei redditi personali.
- Documentazione relativa allo status del beneficiario (es. certificato di iscrizione scolastica/universitaria per studenti, certificazione di inabilità, attestazione di convivenza o carico economico per fratelli/sorelle).
Pensione di reversibilità e altri redditi: come funziona il cumulo
La pensione di reversibilità può essere ridotta in presenza di altri redditi del beneficiario, secondo una scala proporzionale fissata dalla Legge n. 335/1995 (Riforma Dini). Il parametro di riferimento è il Trattamento Minimo annuo (TM) del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, che si rivaluta ogni anno in base all’inflazione.
Le riduzioni ordinarie sono le seguenti:
- Redditi superiori a 3× TM → –25% della pensione di reversibilità
- Redditi superiori a 4× TM → –40%
- Redditi superiori a 5× TM → –50%
Esempio (TM 2025: € 7.240,80 annui ≈ € 603,40/mese):
- Redditi < € 23.579,22 → nessuna riduzione
- Redditi tra € 23.579,23 e € 31.438,96 → taglio del 25%
- Redditi tra € 31.438,97 e € 39.298,70 → taglio del 40%
- Redditi > € 39.298,70 → taglio del 50%
Pensione di reversibilità e altri redditi: cosa dice la normativa
La legge n. 335 del 1995, conosciuta anche come Riforma Dini, prevede una decurtazione della pensione di reversibilità tutte le volte in cui si superano determinate soglie che riguardano gli altri redditi prodotti. Il valore usato come riferimento è il trattamento minimo annuo del fondo pensione, che attualmente è pari a 523,83€.
Se il reddito prodotto supera di 3 volte il trattamento pensionistico minimo, la pensione di reversibilità è decurtata del 25%. Se il reddito supera il trattamento minimo annuo di 4 volte, la pensione è decurtata del 40%. Infine se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo, la pensione di reversibilità viene decurtata del 50%.
L’applicazione di questa normativa comporta una serie di situazioni inique che hanno destato non poche perplessità, perché danneggiano il familiare superstite piuttosto che aiutarlo. Per capire bene di cosa stiamo parlando, possiamo fare alcuni esempi.
Se ad esempio la pensione di reversibilità è pari a 35.000€ e gli altri redditi ammontano a 18.000€, non si verifica alcuna decurtazione, perché non vengono superati i limiti previsti dalla normativa. Se invece la pensione di reversibilità ammonta a 18.000€ e gli altri redditi prodotti raggiungono invece la cifra di 35.000€, si applica invece la decurtazione del 50% della pensione di reversibilità.
Sebbene in entrambi casi il cumulo tra pensione e altri redditi dà una somma di 53.000€, nel primo caso il familiare superstite non subirà alcuna decurtazione, mentre nel secondo caso percepirà soltanto 44.000€. Questa disparità di trattamento non è stata ancora superata da un intervento del legislatore, ma la Corte Costituzionale è intervenuta di recente per apportare alcune importanti correzioni alla normativa.
Limite costituzionale: aggiornamenti normativi post 2022
Con la sentenza n. 162/2022, la Corte Costituzionale ha introdotto un principio di tutela fondamentale per i beneficiari: la decurtazione della pensione di reversibilità non può mai superare l’ammontare degli altri redditi percepiti.
Se il calcolo teorico portasse a un taglio più alto rispetto al reddito extra dichiarato, la riduzione si ferma a quel limite.
- Esempio: se il beneficiario ha € 10.000 di redditi personali e la pensione di reversibilità subirebbe una riduzione teorica di € 15.000, il taglio effettivo sarà al massimo di € 10.000.
Questo principio ha corretto una distorsione della normativa, che in passato poteva portare a situazioni paradossali: il superstite rischiava di perdere più di quanto effettivamente guadagnava con altri redditi, con un effetto punitivo contrario alla funzione di tutela della reversibilità.
Per adeguarsi alla sentenza, l’INPS ha emanato la circolare n. 108/2023, che ha previsto:
- Riliquidazioni d’ufficio delle pensioni già decurtate oltre i limiti di legge.
- Restituzione degli arretrati non conformi, riconosciuti entro il limite della prescrizione quinquennale.
- Adeguamento automatico delle soglie reddituali, che vengono aggiornate ogni anno in base all’andamento dell’inflazione e al nuovo valore del Trattamento Minimo (TM).
Grazie a questa correzione, il cumulo con altri redditi rimane applicato, ma senza violare il principio di proporzionalità e di tutela economica dei superstiti.
Quali redditi sono cumulabili e quali no
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Categoria |
Tipologie di reddito |
Note principali |
|---|---|---|
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Fanno cumulo (sottoposti a IRPEF) |
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Rientrano nel calcolo perché soggetti a IRPEF ordinaria. Le pensioni estere possono essere escluse in parte in base alle convenzioni contro la doppia imposizione. |
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Non fanno cumulo (principali esclusioni) |
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Queste voci sono escluse dal calcolo, quindi non incidono sulla riduzione della pensione di reversibilità. |
Pensione complementare: perché pensarci prima
La pensione di reversibilità rappresenta un sostegno importante per i superstiti, ma da sola può non bastare a mantenere lo stesso tenore di vita. Per questo motivo, sempre più persone scelgono di affiancare alle prestazioni pubbliche una pensione integrativa, costruita con anticipo e su misura con l’adesione a un fondo pensione.
I vantaggi dell’aprire un piano individuale pensionistico sono molteplici:
- Vantaggi fiscali immediati: i versamenti sono deducibili fino a € 5.164,57 l’anno, riducendo il reddito imponibile.
- Rendimenti tassati in modo agevolato: le plusvalenze maturate in un fondo pensione subiscono un’aliquota del 20%, più bassa rispetto al 26% applicato alla maggior parte degli investimenti finanziari.
- Scelta personalizzata: è possibile individuare un piano coerente con il proprio profilo di rischio, con linee che includono anche ETF e strategie ESG (ambientali, sociali e di governance).
- Integrazione con la pensione pubblica: una rendita complementare aiuta a garantire un reddito più stabile e adeguato nel lungo periodo, affiancandosi alla reversibilità e ad altre forme di sostegno.
Oggi è possibile agire per tempo per costruire una pensione integrativa e raggiungere il sogno di un futuro più sereno durante gli anni del pensionamento. Esistono diversi tipi di Fondo Pensione, quindi scopri come funziona il Piano Pensione Moneyfarm: non sarà difficile trovare quello più adatto a te.
Domande frequenti
Sì, ma solo con alcune tipologie di reddito. I redditi da lavoro, le pensioni dirette e quelli prodotti all’estero fanno cumulo e possono portare a una riduzione percentuale della reversibilità. Restano esclusi, invece, l’abitazione principale, il TFR, gli arretrati tassati separatamente, le rendite INAIL e l’assegno sociale.
Con il nuovo valore del trattamento minimo (TM), aggiornato all’inflazione, le soglie sono:
Fino a € 23.579,22 → nessuna riduzione.
Da € 23.579,23 a € 31.438,96 → riduzione 25%
Da € 31.438,97 a € 39.298,70 → riduzione 40%
Oltre € 39.298,70 → riduzione 50%
La Corte ha introdotto un limite fondamentale: la riduzione della reversibilità non può mai superare l’ammontare degli altri redditi percepiti. Se il taglio calcolato è superiore, si ferma a quel tetto. Grazie a questa regola, il rischio di decurtazioni sproporzionate è stato eliminato.
La domanda si presenta online sul sito INPS (SPID, CIE o CNS), tramite Contact Center o con l’assistenza di un Patronato. Decorrenza: dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (se in possesso dei requisiti). Se presentata in ritardo, decorre dalla data di richiesta, senza retroattività.
Principalmente al coniuge superstite (anche separato o divorziato con assegno divorzile e senza nuovo matrimonio) e ai figli minorenni o maggiorenni studenti/inabili. In assenza di questi, possono beneficiarne genitori, fratelli e sorelle che soddisfino requisiti stringenti (convivenza, carico economico, età inferiore ai 65 anni).
Sì. Con la circolare n. 108/2023, l’INPS ha previsto ricalcoli automatici e restituzione degli arretrati non conformi, entro il limite della prescrizione quinquennale. È comunque importante che i beneficiari controllino i propri redditi dichiarati e la correttezza dei calcoli.
Sì. La reversibilità è un sostegno importante, ma spesso non basta a garantire lo stesso tenore di vita. Una pensione complementare permette di costruire un reddito aggiuntivo, con vantaggi fiscali (deducibilità fino a € 5.164,57 l’anno, tassazione rendimenti al 20%) e flessibilità nella scelta dei profili di rischio e delle linee di investimento.
*Investire in strumenti finanziari comporta rischi inerenti, tra cui perdita di capitale, fluttuazioni del mercato e rischio di liquidità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. È importante considerare la tua tolleranza al rischio e gli obiettivi d’investimento prima di procedere.





